DECRETO 10 settembre 1998.
Aggiornamento del decreto ministeriale 6 marzo 1995 concernente
l'aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 recante
protocolli di accesso agli esami di laboratorio e di diagnostica
strumentale per le donne in stato di gravidanza ed a tutela della
maternità.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
Visto in particolare l'art. 1, comma 5, lettera a), del predetto
decreto che esclude dalla partecipazione al costo le prestazioni
finalizzate alla tutela della maternità, prevedendo
l'aggiornamento del decreto del Ministro della sanità del 6
marzo 1995;
Visto il decreto del Ministro della sanità 6 marzo 1995 recante
"Aggiornamento del decreto ministeriale 14 aprile 1984 "Protocolli di
accesso agli esami di laboratorio e diagnostica strumentale per le
donne in stato di gravidanza ed a tutela della maternità
responsabile";
Sentito il Consiglio superiore di sanità - Assemblea generale
nella seduta del 17 giugno 1998;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome nella seduta del 30 luglio 1998;
Decreta:
Articolo 1
1. Sono escluse dalla partecipazione al costo, ai sensi
dell'art. 1. comma 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile
1998, n. 124, le prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio e le
altre prestazioni specialistiche per la tutela della maternità
indicate dal presente decreto e dagli allegati A, B e C, che ne formano
parte integrante, fruite presso le
strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, ivi compresi i
consultori familiari. Sono comunque escluse dalla partecipazione
al costo le visite mediche
periodiche ostetricoginecologiche.
2. La prescrizione delle prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche
è effettuata dai medici di medicina generale o
dagli specialisti operanti presso
le strutture accreditate, pubbliche o private, ivi compresi i
consultori familiari. La prescrizione dello specialista é
obbligatoria nei
casi previsti dall'art. 2 e degli allegati
A, B e C.
Articolo 2
1. In funzione preconcezionale sono escluse dalla
partecipazione al costo le prestazioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio e le altre prestazioni
specialistiche necessarie per
accertare eventuali difetti genetici, prescritte dallo specialista alla
coppia, se l'anamnesi riproduttiva o familiare della coppia
evidenzia condizioni di rischio
per il feto.
2. Sono escluse dalla partecipazione al costo le
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre
prestazioni specialistiche necessarie ed appropriate
per le condizioni patologiche che
comportino un rischio materno o fetale, prescritte di norma dallo
specialista.
3. Sono escluse dalla partecipazione al costo le
prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e le altre
prestazioni specialistiche, necessarie ed appropriate
per la diagnosi prenatale, nelle
specifiche condizioni di rischio fetale indicate dall'allegato C,
prescritte dallo specialista tra quelle incluse nel decreto ministeriale
22 luglio 1996 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 150, del 14 settembre
1996. Le regioni individuano le strutture di riferimento per
l'esecuzione di tali prestazioni,
garantendo che le stesse forniscano alle donne e alle coppie un
adeguato sostegno.
4. In presenza delle condizioni di rischio di cui al
presente articolo, le prescrizioni di diagnostica strumentale e di
laboratorio e di altre prestazioni specialistiche
devono indicare la diagnosi o il
sospetto diagnostico.
Articolo 3
1. Il presente decreto sostituisce
integralmente il decreto del Ministro della sanità del 6 marzo
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1995.
Articolo 4
1. Il presente decreto sarà
inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 settembre 1998
Il Ministro: Bindi
Registrato alla Corte dei conti il 1 ottobre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 73
ALLEGATO A
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA TUTELA DELLA MATERNITA'
RESPONSABILE, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO, IN FUNZIONE
PRECONCEZIONALE
1. Prestazioni specialistiche per la donna
89.01 ANAMNESI E
VALUTAZIONE, DEFINITE BREVI: Consulenza ginecologica preconcezionale
90.49.3 ANTICORPI ANTI
ERITROCITI (Test di Coombs indiretto): in caso di rischio di
isoimmunizzazione
91.26.4 VIRUS ROSOLIA
ANTICORPI (Ig G, Ig M)
91.09.4 TOXOPLASMA ANTICORPI
(E.I.A.) (Ig G, Ig M)
90.62.2E MOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT,
IND. DERIV.,
F. L.
90.74.3 RESISTENZA OSMOTICA
ERITROCITARIA
(Test di Simmel): in caso di riduzione del volume cellulare medio e di
alterazioni morfologiche deglieritrociti
90.66.5 Hb - EMOGLOBINE
ANOMALE (HbS, HbD, HbH,
ecc.): in caso di riduzione del volume cellulare medio e di alterazioni
morfologiche degli
eritrociti
91.38.5 ES. CITOLOGICO CERVICO VAGINALE
(PAP test)
2. Prestazioni specialistiche per l'uomo
90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB,
HCT,
PLT, IND. DERIV., F. L.: in caso di donna con fenotipo eterozigote per
emoglobinopatie
90.74.3 RESISTENZA OSMOTICA
ERITROCITARIA (Test di Simmel): in caso di donna con fenotipo
eterozigote per emoglobinopatie
90.66.5 Hb -
EMOGLOBINE ANOMALE (HbS, HbD, HbH, ecc.): in caso di donna con fenotipo
eterozigote per emoglobinopatie
3. Prestazioni specialistiche per la coppia
91.22.4 VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA
ŒHIV
1-2© ANTICORPI H 90.65.3 GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D)
91.10.5 TREPONEMA PALLIDUM
ANTICORPI (Ricerca quantit. Mediante emoagglutin. Passiva) (TPHA)
91.11.1 TREPONEMA PALLIDUM
ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (Flocculazione) (VDRL) (RPR)
4. In caso di abortività ripetuta o pregresse
patologie della gravidanza con morte perinatale e su prescrizione dello
specialista ginecologo o genetista:
89.01 ANAMNESI E
VALUTAZIONE, DEFINITE
BREVI Consulenza genetica
88.79.7 ECOGRAFIA TRANSVAGINALE
68.12.1 ISTEROSCOPIA Escluso: Biopsia con
dilatazione del canale cervicale
68.16.1 BIOPSIA DEL CORPO UTERINO:
Biopsia endoscopica (isteroscopia) dell'endometrio
90.46.5 ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC)
90.47.5 ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA
(IgG, IgA, IgM)
90.51.4 ANTICORPI ANTI MICROSOMI (AbTMS)
O ANTI TIREOPEROSSIDASI (AbTPO)
90.54.4 ANTICORPI ANTI TIREOGLOBULINA
(AbTg) 91.31.2 CARIOTIPO DA METAFASI LINFOCITARIE 1
Tecnica di bandeggio (Risoluzione non inferiore alle 320 bande): alla
coppia
Nota: Sono riportate le prestazioni come definite dal D.M. 22 luglio
1996 recante "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative
tariffe" con i relativi codici identificativi e contrassegni. La
lettera "H" indica le prestazioni erogabili in ambulatori situati
presso istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti. Il Ministro
della sanità BINDI
ALLEGATO B
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER IL CONTROLLO DELLA GRAVIDANZA
FISIOLOGICA, ESCLUSE DALLA PARTECIPAZIONE AL COSTO.
All'inizio della gravidanza, possibilmente entro la 13a settimana,
e comunque al primo controllo:
90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT, PLT,
IND. DERIV., F. L. H
90.65.3 GRUPPO SANGUIGNO ABO e Rh (D),
qualora non eseguito in funzione preconcezionale.
90.09.2 ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST)
(GOT) (S)
90.04.5 ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT)
(GPT) (S/U) 91.26.4 VIRUS ROSOLIA ANTICORPI: in caso di IgG negative,
entro la 17A settimana
91.09.4 TOXOPLASMA ANTICORPI (E.I.A.): in
caso di IgG negative ripetere ogni 30-40 gg. fino al parto
91.10.5 TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI
(Ricerca
quantit. mediante emoagglutin. passiva) (TPHA):
qualora non eseguite in funzione preconcezionale esteso al partner
91.11.1 TREPONEMA PALLIDUM ANTICORPI ANTI
CARDIOLIPINA (Floccula- zione) (VDRL) (RPR):
qualora non eseguite in funzione preconcezionale esteso al partner
91.22.4 VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA (HIV
1-2) ANTICORPI 90.27.1 GLUCOSIO (S/P/U/dU/La)
90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E
MICROSCOPICO
88.78 ECOGRAFIA
OSTETRICA
90.49.3 ANTICORPI ANTI ERITROCITI (Test
di Coombs indiretto): in caso di donne Rh negativo a rischio di
immunizzazione il test deve essere ripetuto ogni
mese; in caso di
incompatibilità AB0, il test deve essere ripetuto alla 34a-36a
settimana.
Tra la 14a e la 18a settimana:
90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO
E MICROSCOPICO (*)
Tra la 19a e la 23a settimana:
90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO E
MICROSCOPICO..(*)
88.78 ECOGRAFIAOSTETRICA
Tra la 24a 27a settimana:
90.27.1 GLUCOSIO (S/P/U/dU/La)
90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO
E MICROSCOPICO (*)
Tra la 28a e la 32a settimana:
90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT,
PLT, IND. DERIV., F. L.
90.22.3 FERRITINA (P/(Sg)Er): in
caso di riduzione del volume globulare medio
90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO
E MICROSCOPICO (*)
88.78 ECOGRAFIA
OSTETRICA
Fra la 33a e la 37a settimana:
91.18.5 VIRUS EPATITE B ŒHBV©
ANTIGENE HBsAg
91.19.5 VIRUS EPATITE C (HCV)
ANTICORPI
90.62.2 EMOCROMO: Hb, GR, GB, HCT,
PLT, IND. DERIV., F. L.
90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO
E MICROSCOPICO (*)
91.22.4 VIRUS IMMUNODEF. ACQUISITA
(HIV 1-2) ANTICORPI in caso di rischio anamnestico
Tra la 38a e la 40a settimana:
90.44.3 URINE ESAME CHIMICO FISICO
E MICROSCOPICO (*)
Dalla 41a settimana:
88.78 ECOGRAFIA
OSTETRICA: su
specifica richiesta dello specialista
75.34.1 CARDIOTOCOGRAFIA: su
specifica richiesta dello specialista; se necessario, monitorare fino
al parto
(*) In caso di batteriuria significativa
90.94.2 ESAMECOLTURALE DELL'URINA
(URINOCOLTURA) Ricerca completa microrganismi e lieviti patogeni.
Incluso: conta batterica.
IN CASO Dl MINACCIA Dl ABORTO SONO DA INCLUDERE TUTTE LE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE NECESSARIE PER IL MONITORAGGIO DELL'EVOLUZIONE DELLA
GRAVIDANZA.
Nota: Sono riportate le prestazioni come definite dal D.M. 22 luglio
1996 recante "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale
erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e relative
tariffe" con i relativi codici identificativi e contrassegni. La
lettera "H" indica le prestazioni erogabili in ambulatori situati
presso istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti. Il Ministro
della sanità BINDI
ALLEGATO C
INDICAZIONI ALLA DIAGNOSI PRENATALE
(desunte dalle "Linee Guida per i test genetici" approvate dal Comitato
Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie della Presidenza del
Consiglio dei Ministri) Le indicazioni per la diagnosi prenatale
rientrano in due grandi categorie:
1. presenza di un rischio procreativo prevedibile a
priori: età materna avanzata, genitore portatore eterozigote di
anomalie cromosomiche strutturali, genitori
portatori di mutazioni geniche;
2. presenza di un rischio fetale resosi evidente nel corso
della gestazione: malformazioni evidenziate dall'esame ecografico,
malattie infettive insorte in gravidanza,
positività dei test
biochimici per anomalie cromosomiche, familiarità per patologie
genetiche. Le indicazioni per le indagini citogenetiche per anomalie
cromosomiche fetali sono:
* età materna avanzata (= o > 35 aa.)
* genitori con precedente figlio affetto da
patologia cromosomica
* genitore portatore di riarrangiamento strutturale
non associato ad effetto fenotipico
* genitore con aneuploidie dei cromosomi sessuali
compatibili con la fertilità
* anomalie malformative evidenziate ecograficamente
* probabilità di 1/250 o maggiore che il feto
sia affetto da Sindrome di Down (o alcune altre aneuploidie) sulla base
dei parametri biochimici valutati su sangue
materno o ecografici, attuati con
specifici programmi regionali in centri individuati dalle singole
Regioni e sottoposti a verifica continua della qualità.